Dichiarazione di garanzia e alloggio per ospitalità di cittadini stranieri (ex. lettera di invito per motivi di turismo)
Ultima modifica 7 ottobre 2024
La dichiarazione di garanzia e alloggio, prevista dall’art. 14 p.4 del Codice Visti e art. 9 p. 4 del Regolamento VIS di competenza del Ministero degli Esteri, è una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che i cittadini stranieri devono presentare all’Ufficio Visti delle rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati italiani) nel paese di origine, al fine del rilascio del visto di ingresso per motivi turistici di breve periodo, di durata non superiore a 90 giorni.
Tale dichiarazione è atta a dimostrare che il cittadino italiano o straniero ospitante, regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente Nazionale, è in possesso delle condizioni economiche, di sostentamento, di alloggio e di aver stipulato un’assicurazione sanitaria a favore del cittadino straniero da lui ospitato nel momento in cui giungerà in Italia.
Pertanto, il cittadino straniero deve presentare all’Ambasciata italiana nel Paese di origine la cosiddetta lettera di invito (qui l’allegato) da parte di un cittadino italiano o straniero che risiede legalmente in Italia.
Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare ad un Ente Pubblico (Ambasciate e Consolati) non è sottoposta ad autentica di firma del dichiarante, ai sensi delle disposizioni contenute negli art. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000.
Solamente in alcuni casi, a seconda della rappresentanza diplomatica che dovrà rilasciare il visto, la firma sulla dichiarazione potrà essere autenticata a cura del funzionario comunale.
Ulteriori e più specifiche informazioni possono essere consultate sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale al seguente link: https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx