FAQ

L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenza in base:
al numero dei componenti del nucleo familiare
alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.

Per calcolare l'ISEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare. 
La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel corso dell'anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare variano.
È possibile presentare la DSU e acquisire l'ISEE direttamente on line tramite il sito dell'INPS o presso i CAF presenti sul territorio.
Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire l'ISEE unicamente tramite questi CAF.
La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU. 


La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).
Come tale, non deve essere confusa con altri oggetti chiamati genericamente "elettronici", come per esempio la firma autografa scansionata e conservata come immagine.
La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:
la sottoscrizione di un documento informatico
la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario
la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento
la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata
la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.

 

Per apporre una firma elettronica con la TS-CNS puoi utilizzare il software Globo.Signer.

Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40.

L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato apposti sull'originale digitale.

Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23.

Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa del certificato.

Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi:

  1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare il file PDF del documento
  2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo:
    • cognome e nome del titolare del certificato
    • identificativo del certificato

L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di provenienza.

All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano all'estero per un periodo superiore all'anno
  • i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza
  • le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi
  • i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.

Non devono invece iscriversi all'AIRE:

  • le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno
  • i lavoratori stagionali
  • i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari
  • i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

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