Manutenzione straordinaria con opere strutturali e ristrutturazione edilizia leggera
Ultima modifica 3 settembre 2019
Consolidare e riparare le strutture esistenti, aprire porte e finestre esterne, realizzare tettoie sui balconi, cambiare la destinazione d'uso di immobili o parte di essi (esclusa la destinazione commerciale, soggetta ad altro iter) con realizzazione di opere edilizie, effettuare modifiche interne ed esterne comportanti l'intervento sulle strutture dell'edificio (apertura o modifica vani scala, realizzazione scale esterne), costruire balconi, costruire serre florovivaistiche sul terrazzo, ampliare un immobile (previe opportune verifiche) fino a un massimo del 20% della volumetria dell'edificio principale, ecc: sono interventi che vanno dalla manutenzione straordinaria con opere strutturali alla ristrutturazione edilizia leggera, cosa fare?
- È obbligatoria la presentazione dellaa pratica edilizia definita S.C.I.A., Segnalazione Certificata Inizio Attività (Modulistica)
Come compilarla: la prima parte del modulo, da pag. 1 a pag. 5, deve essere compilato e firmato dall'avente titolo, specificando, oltre a via e numero civico dell'immobile oggetto d'intervento, anche i riferimenti catastali (foglio, mappale e eventuale subalterno). Gli unici contributi esterni sono quelli in cui si dichiarano i nominativi del progettista, del direttore dei lavori (se diverso dal progettista) e dell'assuntore dei lavori (pag. 3), che dovranno firmare e timbrare i loro spazi per quanto di competenza. Il progettista e il direttore dei lavori devono essere tecnici abilitati (es. geometra, perito edile, perito industriale, architetto, ingegnere iscritti ai rispettivi ordini professionali). In particolare, per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di risulta, a pag. 2 occorre specificare il nome e l'ubicazione della discarica autorizzata in cui gli stessi saranno smaltiti. La relazione tecnica di asseverazione, da pag. 6 a pag. 9 del modulo, deve essere compilata in ogni sua parte, firmata e timbrata dal progettista (pag. 9). La parte del modulo da pag. 13 a pag. 16 deve essere compilata e consegnata solo se l'intervento è oneroso, cioè se prevede il pagamento del contributo sul costo di costruzione e/o degli oneri di urbanizzazione
Gli allegati standard da presentare sono:
- Documentazione comprovante la proprietà dell'immobile. In luogo dell'atto notarile è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modulistica). Qualora l'intestatario della pratica non dovesse essere il proprietario dell'immobile, la stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potrà essere utilizzata dal proprietario per delegare un altro soggetto alla presentazione della SCIA.
- Copia documento d'identità. In caso di delega, occorre presentare la copia del documento d'identità della proprietà e del delegato.
- Relazione descrittiva dell'intervento in progetto. Se sufficiente, basta compilare l'apposito spazio a pag. 6 del modulo SCIA. È possibile allegare, a parte, una relazione più approfondita.
- Elaborati grafici necessari a esporre l'intervento da realizzare (stato di fatto, stato di raffronto e stato di progetto, calcolo rapporti aeroilluminanti, eliminazione barriere architettoniche, ecc). Gli elaborati dello stato di fatto e dello stato di progetto devono riportare la destinazione d'uso di ogni locale.
- Dichiarazione del progettista in materia di rispetto, per quanto riguarda l'intervento prospettato, delle normative in materia vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- Documentazione fotografica delle parti di immobile oggetto di intervento.
- Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria quantificati in funzione dell'intervento da effettuare (prospetto in fondo a pag. 6 del modulo SCIA).
- Eventuali atti autorizzativi (enti sovracomunali, assenso condominiale, assenso comproprietari, ecc.).
- Quantificazione oneri di urbanizzazione e/o contributo sul costo di costruzione, da presentare, con relativa ricevuta che attesti il pagamento già effettuato, solo per quelle casistiche che prevedono tale versamento come cambi di destinazione d'uso, ampliamenti, aumenti di Superficie Non Residenziale (es. cantine, balconi, solai), ecc.
- Progetto delle opere strutturali, qualora interessate dall'intervento. A seconda dell'entità, il progetto delle opere strutturali potrebbe dover essere sostituito da una denuncia di strutture.
- Progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti tecnici (elettrico, idrotermosanitario, gas, ecc.), redatto, a seconda dei casi indicati all'art. 5 comma 2 del D.M. n. 37/08, da un tecnico abilitato, iscritto al proprio albo professionale o dal rappresentante tecnico dell'impresa installatrice.
- Relazione e progetto in materia di risparmio energetico, da presentare solo per gli interventi soggetti a modifiche delle caratteristiche che incidono sulle prestazioni energetiche (nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.).
- Convenzione riguardante le distanze, debitamente registrata, stipulata dal richiedente con i proprietari limitrofi qualora sia prevista deroga al rispetto delle norme relative alla distanza degli edifici dai confini di proprietà.
- Copia di ricevuta di avvenuta trasmissione del piano di indagine all'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) territorialmente competente, come disposto dall'art. 3.2.6 del Capitolo 2° del vigente Regolamento Locale d'Igiene, qualora le opere dovessero prevedere la demolizione di fabbricati o parte di essi e/o il recupero di aree dismesse.
- Documentazione in merito a utilizzo/destinazione a terzi/deposito di terre e rocce da scavo, variabile a seconda dell'entità dell'eventuale movimentazione di terre e rocce da scavo non destinate allo smaltimento.
Chi deve presentarla: deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o un avente titolo (proprietario, amministratore di condominio, comproprietario o affittuario munito di delega, ecc.)
Chi deve realizzare i lavori: le opere devono essere affidate a un'impresa o a un impiantista abilitati. Gli unici lavori eseguibili in economia, cioè dal proprietario dell'immobile o eventualmente da altra persona non qualificata, devono poter essere considerati di lievi entità, tipo la sostituzione di piastrelle e sanitari del bagno o, al limite, la demolizione e costruzione di piccole porzioni di pareti, vani porta, muretti bassi, ecc. Non sono assolutamente effettuabili in economia gli interventi, anche solo puntuali, riguardanti opere strutturali.
Perchè presentarla: le modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, i cambi destinazione d'uso con opere e gli interventi volti a trasformare gli immobili attraverso un insieme di opere che, nel loro complesso, non portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia che le normative consentono di effettuare con SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività ).
Riferimenti normativi D.P.R. n. 380/01 art. 3 (definizione interventi edilizi) e art. 22 (SCIA), L. n. 13/89 (abbattimento barriere architettoniche), D.M. 14/01/2008 (NTC 2008 opere strutturali), D.P.R. n. 380/01 art. 65 (Denuncia strutture), D.M. n. 37/08 (installazione impianti tecnici), L. n. 10/91, D. Lgs. n. 192/05 e D.P.R. n. 412/93 (consumo energetico), D. Lgs n. 152/06 (rifiuti), D. L. 69/13 (movimento terra).