Descrizione
In questa sezione sono pubblicate tutte le informazioni, notizie e approfondimenti utili inerenti allo svolgimento delle prossime elezioni referendarie del 8 e 9 giugno.
Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali potranno esercitare il diritto di voto in merito ai 5 referendum abrogativi previsti dalla Costituzione.
I seggi elettorali saranno aperti continuativamente nelle giornate di:
- domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00;
- lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00.
I quesiti referendari, la cui disciplina normativa è contenuta nel Decreto Legge n. 27 del 19 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 65 di pari data, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”, sono i seguenti:
Quesito n.1:«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Quesito n.2:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Quesito n.3:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Quesito n.4:«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Quesito n.5:«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»
ELETTORI FUORI SEDE PER MOTIVI DI STUDIO, LAVORO O CURE MEDICHE: REQUISITI E TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE
Coloro che risultano regolarmente iscritti nelle liste elettorali di un comune italiano, e che si trovino per un periodo di almeno 3 mesi alla data del 8 giugno 2025 in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale per motivi di studio, lavoro o cure mediche, possono esercitare il diritto di voto nel comune di temporaneo domicilio.
Per poter essere ammessi al voto fuori sede, gli elettori devono inviare l’apposita domanda al comune di temporaneo domicilio, compilando tutti i dati richiesti e indicando in particolare modo un recapito di posta elettronica.
In allegato alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti obbligatori:
- Copia tessera elettorale personale;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia di certificazione/attestazione comprovante la condizione di elettore fuori sede (es. certificazione medica, certificato di iscrizione a scuole/università/istituti di formazione, contratto di lavoro). Si specifica che la condizione di elettore fuori sede può essere altresì auto dichiarata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modello qui predisposto.
La domanda deve essere presentata inderogabilmente entro la data del 4 maggio 2025, inviata telematicamente agli indirizzi mail (protocollo@comune.buccinasco.mi.it) o pec: protocollo@cert.legalmail.it) dell’ente, oppure depositata personalmente o per il tramite di una persona delegata allo sportello dell’Ufficio Protocollo in orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:00). La stessa domanda può essere parimenti revocata con le medesime modalità fino al giorno 14 maggio 2025.
Terminata la verifica del possesso dei requisiti, l’Ufficio Elettorale del comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore fuori sede, entro martedì 3 giugno 2025, un’attestazione di ammissione al voto, con la specifica dell’indirizzo e del numero della sezione di voto. L’attestazione dovrà essere esibita, assieme ad un documento di identità in corso di validità e alla tessera elettorale, al seggio elettorale di voto.
ELETTORI A.I.R.E OPTANTI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA
Ai sensi della Legge 27 dicembre 2001 n.459 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003 n.104, i cittadini italiani residenti all’estero in possesso dei diritti civili e politici votano per corrispondenza, salvo che non presentino previa e tempestiva domanda (cd. opzione) per votare nel comune di iscrizione A.I.R.E. italiano nelle date del 8 e 9 giugno 2025.
Al fine dell'esercizio del diritto di opzione, i richiedenti devono compilare l'apposita domanda ed inviarla al competente Ufficio della circoscrizione consolare estera di competenza entro la data del 10 aprile 2025.
Entro la stessa data la domanda potrà essere revocata con le medesime modalità.
Si informa che il predetto modello potrà essere reperito all’estero presso gli Uffici Consolari di riferimento e in via informatica sul sito web del Ministero degli Affari esteri, raggiungibile al seguente link di collegamento: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/votoestero/elezionipolitiche/referendum-abrogativi-2025/ .
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Ultimo aggiornamento: 9 aprile 2025, 09:12